Una sentenza del Tar Lecce chiarisce un principio decisivo. L’indennità di accompagnamento non è reddito. Per questo non può diventare una somma da “recuperare” per coprire le rette in Rsa. La decisione riguarda una donna di Taranto. È gravemente disabile, totalmente invalida e non autosufficiente.
Con la sentenza n. 169 del 2 settembre 2026, il Tar Puglia – sezione di Lecce – annulla il diniego del Comune di Taranto. Il Comune aveva negato per tredici mesi l’integrazione della retta. L’ente sosteneva di dover compensare la spesa con gli arretrati dell’indennità di accompagnamento. Li aveva trattati come reddito disponibile.
La donna è ricoverata dal 29 settembre 2023 nella Rsa “Ulivo” di Taranto. La struttura è gestita dalla Fondazione Cittadella della Carità. Il 26 gennaio 2025, tramite l’amministratore di sostegno, la famiglia chiede al Comune di determinare la quota di integrazione per il 2025. Il 27 febbraio 2025 arriva il rigetto. Il Comune comunica che non integrerà la retta fino a marzo 2026. La motivazione è il “recupero” della maggiore spesa sostenuta.
Il Tar accoglie integralmente il ricorso dell’avvocata Maria Luisa Tezza. I giudici annullano anche il verbale dell’Unità valutativa multidimensionale dell’Asl Taranto del 19 aprile 2024, richiamato nel diniego.
Indennità di accompagnamento e Isee: cosa dice il Tar
La sentenza ribadisce il ruolo dell’Isee. È lo strumento obbligatorio per calcolare la capacità contributiva. Vale per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. È anche un livello essenziale delle prestazioni, previsto dall’articolo 117 della Costituzione. I Comuni non possono introdurre criteri diversi. Non possono nemmeno sostituirlo con valutazioni autonome.
Sul punto centrale, il Tar è netto. L’indennità di accompagnamento nasce con la legge 18 del 1980. È una prestazione assistenziale. È anche esente da Irpef. Non si può considerare reddito in senso proprio. Il collegio richiama inoltre il decreto legge 42 del 2016. La norma esclude dal calcolo Isee i trattamenti assistenziali legati alla disabilità. L’indennità serve a compensare una condizione di inabilità. Non remunera attività e non crea patrimonio.
Il Tar condanna Comune di Taranto, Asl Taranto e Regione Puglia. Dovranno pagare in solido le spese di lite. La somma è di 2mila euro oltre accessori. Il tribunale lascia comunque una possibilità all’amministrazione. Il Comune potrà riesercitare il potere. Dovrà però rispettare i principi indicati in sentenza.
La decisione incide sulle prassi degli enti locali. Rimette al centro l’Isee per stabilire la quota di partecipazione alla retta. Per le famiglie il messaggio è chiaro. L’indennità di accompagnamento non è reddito. Non può diventare una voce da recuperare per pagare l’assistenza.







